Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si inquadra nella prioritaria azione volta a restituire il giusto ruolo alla montagna e a promuoverne lo sviluppo sociale ed economico. L'intento è quello di arricchire il meccanismo risarcitorio delle popolazioni montane per i danni causati dall'invasiva presenza di bacini, impianti e reti per la distribuzione idroelettrica tramite una revisione delle entrate dovute al sovracanone versato dai concessionari di derivazioni di acqua pubblica.
      L'espressione operativa di quell'unità e di quella solidarietà tra le popolazioni montane è radice antica del nostro fiorire culturale: è il baluardo estremo, l'interlocutore primo di chiunque abbia in animo di intraprendere azioni che, in qualche modo, possano portare nocumento all'ambiente montano e alle popolazioni che vi risiedono.
      A tal fine risulta fondamentale ritrovare un ruolo strategico, di mediazione, fra la necessità di tutelare il patrimonio montano e le esigenze di sviluppo di un Paese la cui bilancia energetica affida alla produzione idroelettrica il compito di garantire una quota determinante di energia per lo sviluppo dell'economia. Lo sfruttamento idroelettrico consente la produzione di energia pulita, oggi sempre più importante in un contesto energetico nel quale emergono carenze e nuove necessità, ma lascia dietro di sé conseguenze negative per il territorio e per le popolazioni.
      Tutto nasce dall'acqua: è lungo le aste fluviali che le popolazioni hanno stabilito i primi insediamenti, è seguendo i fiumi

 

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che le genti si sono spostate e hanno movimentato le merci. I fiumi sono e restano un bene primario, un patrimonio ambientale che è ricchezza delle popolazioni che lungo quei fiumi vivono e lavorano. Perdere un fiume, vederne svilito il ruolo significa privarsi di un momento della memoria collettiva, di un attimo del nostro passato comune e di una colonna portante del nostro futuro. Anche per questo la legge prevede una compensazione per le popolazioni che, loro malgrado, sono costrette a rinunciare alle loro acque a favore del relativo sfruttamento idroelettrico.
      La crescente attenzione per la montagna che si è sviluppata nella XIV legislatura e la sempre maggiore richiesta di energia, con il conseguente crescente sfruttamento delle risorse idriche, impongono una revisione dei criteri di ripartizione delle compensazioni.
      I sovracanoni sono corrisposti dal titolare della concessione per lo sfruttamento dell'acqua a titolo di risarcimento per l'impatto provocato dalle operazioni di generazione dell'energia idroelettrica. I concessionari sono tenuti a corrispondere ai comuni rivieraschi e ai bacini imbriferi montani (BIM) il canone demaniale, l'addizionale regionale e il sovracanone che, dopo l'adeguamento ISTAT 2005, è pari a 19,64 euro per chilowatt/ora (kWh). Istituiti con una legge del 1953, i BIM riscuotono e ridistribuiscono ai comuni i sovracanoni pagati dai proprietari di impianti idroelettrici per le captazioni. Sovracanoni che vanno a ristoro dei danni causati all'ambiente e al mancato sviluppo socio-economico dei comuni su cui è effettuato tale prelievo. I BIM, a loro volta, ridistribuiscono le risorse trasferite per finanziare interventi di carattere economico, turistico, sociale, culturale e sportivo al fine di contribuire allo sviluppo di quel territorio che ha ceduto uno dei beni più preziosi: l'acqua. In modo del tutto fuorviante la normativa vigente sottostima la reale portata dell'energia prodotta, definendo l'importo dei sovracanoni in base alla potenza installata e non in relazione a quella realmente prodotta (in genere superiore). Secondo i proponenti tali indennizzi andrebbero pagati in funzione dei kWh prodotti, cioè in base ai reali consumi di acqua.
      A questa esigenza risponde la presente proposta di legge che, inoltre, ridetermina i valori della suddivisione delle quote previste al comma 486 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), riservando il 50 per cento del sovracanone agli enti individuati ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.
      Si prevede inoltre un ulteriore sovracanone, a carico dei proprietari di linee di trasmissione elettrica, quale risarcimento per l'impatto ambientale e lo sfruttamento del territorio per i territori attraversati da elettrodotti.
      Il provvedimento non richiede copertura finanziaria perché la riduzione della quota di sovracanone destinata all'entrata del bilancio dello Stato risulta compensata dell'incremento degli introiti derivanti dalla ridefinizione della base di calcolo (la potenza prodotta invece di quella nominale).
 

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